RACCOLTA FIRME PER LA SCUOLA IN PRESENZA, IN SICUREZZA, SENZA MASCHERINE

Indirizzata al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, all’assessore della Regione Toscana Alessandra Nardini ed al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Dopo l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020, che prevede l’uso obbligatorio e continuativo dei dispositivi di protezione durante le ore scolastiche a partire dalle scuole primarie, molti malesseri sono stati lamentati da bambini e ragazzi.

Oltre al danno psicologico conseguente all’uso della mascherina, ci sono i problemi legati ad una mancata ossigenazione, con sintomi che potrebbero man mano aggravarsi come: mal di testa, difficoltà di concentrazione, bruciore agli occhi, stanchezza fisica e mentale.

Come scrive l’avv. Tiziana Vigni, presidente dell’associazione Atto Primo :

“L’interesse pubblico sotteso alla norma in esame, segnatamente la salute pubblica, non deve e non può comprimere il diritto alla salute personale, di rango costituzionale addirittura, se molti medici ci rendono edotti del fatto che far indossare una mascherina per ore ed ore ai ragazzi, nonostante il distanziamento e la non aerosolizzazione (es. canto), mentre sono seduti al banco, potrebbe creare un danno da mancata ossigenazione, di conseguenza, proprio a quella salute pubblica che si vorrebbe tutelare. Per non parlare dell’aspetto psicologico e relazionale, irrimediabilmente compromesso, alla lunga, da un tale mortificante dispositivo.”

Chiediamo

che sia consentito agli studenti di abbassare la mascherina in condizioni di staticità, a fronte del rispetto della distanza di sicurezza e degli altri protocolli di sicurezza.

Alleghiamo le riflessioni del Dr. Maurizio Romani, Medico Omeopata: un interessante appello rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nei “processi decisionali sia in ambito scolastico che socio-sanitario”, con l’obiettivo principale di tutelare la salute e i diritti dei bambini obbligati all’uso della mascherina per frequentare la scuola.

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Oggetto: Utilizzo dispositivi di protezione durante le lezioni scolastiche;

 

A seguito dell’entrata in vigore sia del DPCM 3 novembre 2020, si è posto il problema di una corretta interpretazione della normativa, in particolare, per ciò che concerne l’uso dei dispositivi di protezione durante le lezioni scolastiche, in presenza, nelle scuole dell’infanzia ed in quelle del primo ciclo di istruzione.

Nonostante la nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione, datata 9.11.2020, in cui si ribadisce l’obbligatorietà della mascherina anche al banco, con una interpretazione estensiva della normativa di riferimento non condivisibile, ci preme evidenziare come il DPCM sopra richiamato reciti all’art. 1, comma 9, lett. s) : “L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.” ed è norma di precetto generale che andrebbe coordinata, intanto, con l’art. 1, comma 1, dello stesso DPCM 3 novembre 2020 che recita “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.

Mancando per ovvie ragioni l’interpretazione nomofilattica volta a “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che l’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12), attribuisce alla Corte di Cassazione, i riferimenti per “l’esatta osservanza” di una norma, nel caso di specie, andrebbero estrapolati dai principi generali dell’ordinamento: principio di ragionevolezza e proporzionalità, ad esempio, dell’attività amministrativa, in funzione dei quali i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti ragionevole e indispensabile per proteggere gli interessi pubblici.

Ma l’interesse pubblico sotteso alla norma in esame, segnatamente la salute pubblica, non deve e non può comprimere il diritto alla salute personale, di rango costituzionale, addirittura, se molti medici ci rendono edotti del fatto che far indossare una mascherina per ore ed ore ai ragazzi, nonostante il distanziamento e la non aerosolizzazione (es. canto), mentre sono seduti al banco, potrebbe creare un danno da mancata ossigenazione, di conseguenza, proprio a quella salute pubblica che si vorrebbe tutelare. Per non parlare dell’aspetto psicologico e relazionale, irrimediabilmente compromesso, alla lunga, da un tale mortificante dispositivo.

Molti dei nostri ragazzi lamentano un forte disagio, al ritorno della scuola, con sintomi che potrebbero man mano aggravarsi come: mal di testa, difficoltà di concentrazione, bruciore agli occhi, stanchezza fisica e mentale.

Non potrebbe certamente essere messo in dubbio l’obbligo dei dispositivi di protezione durante le attività didattiche ed educative a partire dai 6 anni di età in periodo di pandemia ma, rispettando il distanziamento di almeno un metro dalla rima buccale e in condizioni di non aerosolizzazione, al banco, ergo in condizioni di staticità, appare ragionevole e proporzionale evitarle (Cfr. verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020) .

A conferma di quanto affermato, il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, emanava una nota informativa datata 8.10.2020, relativa al Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, sull’uso delle mascherine.

Tale nota richiama a sua volta la Nota 20 agosto n. 1466 che, in relazione ai futuri DPCM che trattino di dispositivi di protezione in ambito scolastico precisa: “In sintesi: il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché nei protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche, la cui osservanza è idonea a rappresentare quali assolti gli obblighi richiamati, ex art. 2087 cc, da parte del datore di lavoro (e, nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, da parte dei dirigenti scolastici)” e conferma le disposizioni impartite con il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 sopra citato che a sua volta puntualizza: “Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.

Inoltre i “dispositivi di protezione” cui fa riferimento l’art. 1 del DPCM sopra richiamato, sono dispositivi individuali di protezione e così è lecito intenderli dal contesto. Preme allora ricordare che la scuola, nei confronti dei discenti ha gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, per giurisprudenza pacifica e consolidata. Pertanto se esiste l’obbligo di fornire dispositivi individuali di protezione nelle situazioni di esposizioni ad inquinanti ambientali, ritenuti pericolosi, come il virus, in forza delle disposizioni già introdotte con il d.lgs. 626/ 1994 (art. 3) e successive modificazioni, è fatto anche obbligo alla scuola, come al datore di lavoro, di dare ampia informazione sulla natura e sulle caratteristiche di tali dispositivi.

Occorre infine significare come le mascherine chirurgiche spesso messe a disposizione degli istituti scolastici non siano classificabili come DIP, al pari delle mascherine denominate Ffp2 con “alto potere filtrante in uscita e verso chi le indossa (oltre il 90%), a differenza delle mascherine chirurgiche che arrivano a un massimo del 20% in ingresso. Entrambe le tipologie di mascherina, poi, sono monouso e andrebbero indossate per un massimo di 7-8 ore consecutive” (Sito I.R.C.C.S. Ospedale S. Raffaele).

Per quanto premesso i sottoscritti genitori esercenti la potestà genitoriale, come sotto generalizzati

chiedono

1. che sia consentito ai propri figli, alla luce dei pareri medici, dei principi interpretativi e dei dettami normativi sopra riportati, di abbassare la mascherina in condizioni di staticità, a fronte del rispetto della distanza di sicurezza e degli altri protocolli di sicurezza ;

2. di visionare la scheda tecnica e le certificazioni delle mascherine fornite dalla scuola, con ulteriore richiesta di utilizzo di sole mascherine Ffp2 .

Con osservanza

lì…..

Nominativi…..

Si allega nota del dott. Maurizio Romani sulle problematiche relativo all’uso prolungato delle mascherine;

Lettera Dr. Maurizio Romani – Mascherine a scuola

Si raccomanda:

-Documento OMS-UNICEF “Advice on use of masks for children in teh community in the context of COVID-19” (21 agosto 2020);

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